Si è chiuso a Milano il procedimento per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn) che vedeva imputato Leonardo Apache La Russa, in un filone nato dalla denuncia di una giovane per quanto accaduto nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La giudice dell’udienza preliminare (Maria Beatrice Parati) ha ritenuto “congrua” l’offerta risarcitoria di 25mila euro e, su questa base, ha dichiarato estinto il reato nei suoi confronti. La ragazza, però, ha fatto sapere che non accetterà la somma e che impugnerà in Appello la valutazione di “congruità”.
Nel medesimo procedimento, l’amico dj Tommaso Gilardoni (anche lui imputato per revenge porn in relazione a un diverso invio di materiale video) è stato invece condannato a un anno (pena sospesa) e dovrà corrispondere un risarcimento di 7mila euro oltre a 4mila euro di spese processuali, secondo quanto riportato.
La ricostruzione: dall’accaduto del 2023 alle decisioni di oggi
1) La notte tra 18 e 19 maggio 2023: serata, casa, video
Il punto di partenza è la notte tra 18 e 19 maggio 2023 a Milano: la giovane racconta di aver trascorso la serata in discoteca (locale Apophis, zona San Babila) e di essere poi finita a casa del figlio del presidente del Senato. Nella vicenda entrano anche video a contenuto intimo: è su quel materiale che si innesta l’ipotesi di diffusione senza consenso.
2) La denuncia (estate 2023) e l’apertura dell’indagine
A luglio 2023 la ragazza presenta denuncia per quanto sostiene di aver subito: il fascicolo contiene sia il filone di violenza sessuale sia quello di diffusione illecita di immagini/video.
3) Il filone “violenza sessuale”: richiesta della Procura e archiviazione (30 ottobre 2025)
Sul fronte dell’accusa di violenza sessuale, la Procura ha chiesto l’archiviazione e la gip di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione il 30 ottobre 2025. Nei resoconti giornalistici si sottolinea che, pur parlando di “superficialità” e “scarso rispetto” verso la ragazza, il giudice non ha ravvisato elementi sufficienti per sostenere l’accusa in sede processuale.
La stessa decisione ha lasciato in piedi l’altro filone, quello del revenge porn, su cui si è poi arrivati all’udienza preliminare e alle decisioni di dicembre.
4) Il filone “revenge porn”: due episodi distinti
Per la Procura, l’ipotesi di reato riguarda la diffusione di video intimi senza consenso in due episodi: uno contestato a La Russa Jr, l’altro a Gilardoni (che avrebbe inviato a terzi un video di quella notte).
5) L’offerta di 25mila euro e la scelta della giudice: reato estinto
Nelle udienze, la difesa di La Russa Jr ha formalizzato un’offerta risarcitoria di 25mila euro. La ragazza – secondo quanto riportato – l’ha ritenuta non adeguata e ha annunciato che non la accetterà, chiedendo di poter contestare in Appello la valutazione del giudice. Anche la Procura avrebbe sostenuto in aula che la cifra non fosse congrua.
Nonostante ciò, la gup Parati ha ritenuto l’offerta “congrua” e ha dichiarato estinto il reato di revenge porn a carico di La Russa Jr, chiudendo di fatto il procedimento penale nei suoi confronti.
Fanpage riporta anche che La Russa Jr avrebbe scritto una lettera alla ragazza per esprimere il proprio dispiacere.
“Multa” e pene previste: cosa dice la legge sul revenge porn
Nel linguaggio comune si parla spesso di “multa”, ma il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) prevede in generale reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro, con aggravanti (tra cui l’uso di strumenti informatici/telematici).
Nel caso specifico, però, per La Russa Jr non si è arrivati a una condanna (né quindi a una pena detentiva o pecuniaria), perché il giudice ha dichiarato il reato estinto a seguito della condotta riparatoria ritenuta adeguata.
Perché il reato può estinguersi anche se la vittima rifiuta i soldi
Qui sta il nodo che ha acceso la polemica pubblica e che la ragazza vuole portare in Appello: l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) può operare, in determinate condizioni, anche se la persona offesa non accetta l’offerta.
Una scheda del Tribunale di Torino spiega chiaramente il punto: la “novità” dell’istituto è che, anche in assenza di remissione della querela, il giudice può dichiarare estinto il reato quando ritiene che il danno sia stato interamente riparato; e il risarcimento può essere riconosciuto anche tramite offerta reale non accettata, se il giudice valuta la congruità della somma.
È, in sostanza, la logica applicata a Milano: la ragazza può rifiutare l’assegno (e infatti lo rifiuta), ma la decisione sulla “congruità” – finché resta valida – produce l’effetto di chiudere il procedimento penale per quel capo d’imputazione.
Cosa succede adesso
La ragazza, assistita dall’avvocato Stefano Benvenuto, ha annunciato che farà Appello contro il provvedimento che ritiene congruo il risarcimento di 25mila euro; nel frattempo ribadisce che non incasserà la somma.
Sul fronte di Tommaso Gilardoni, invece, la sentenza di condanna (un anno, pena sospesa) e le statuizioni economiche riportate dai media segnano un esito diverso del procedimento per l’episodio a lui contestato.
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Il caso arriva a un punto-chiave: riconoscimento giudiziale della diffusione illecita (almeno per il filone che porta alla condanna dell’amico) ma, per La Russa Jr, estinzione del reato per effetto di un risarcimento ritenuto “congruo” dal giudice, nonostante il rifiuto della persona offesa. È proprio su questo cortocircuito – tra tutela penale, riparazione economica e volontà della vittima – che si giocherà il prossimo passaggio: l’Appello sulla congruità dei 25mila euro e, più in generale, sul perimetro concreto con cui l’art. 162-ter viene applicato a reati che toccano intimamente dignità e autodeterminazione.



















