Il Ministro della difesa Carlo Nordio beccato a pochi giorni dal Referendum, ecco che ha fatto

C’è un punto, nella battaglia politica e simbolica sul referendum sulla giustizia, in cui la contraddizione smette di essere una sfumatura e diventa il cuore stesso del problema. È il punto in cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo anni trascorsi a tuonare contro le distorsioni del sistema disciplinare delle toghe e contro quella che più volte è stata descritta come una sorta di “giustizia domestica” interna alla magistratura, finisce per sostenere una tesi che ribalta completamente la sua immagine pubblica: se dipendesse da lui, abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare del ministro.

Una frase che, pronunciata all’ultima curva della campagna referendaria, ha l’effetto di sparigliare le carte e insieme di aprire un caso politico enorme. Perché quel potere disciplinare, che oggi Nordio tratta come qualcosa di cui diffidare quasi per eleganza istituzionale, non solo esiste nella legge, ma è uno degli strumenti più delicati e incisivi a disposizione del Guardasigilli nel rapporto con la magistratura. E soprattutto: è uno strumento che lui stesso ha usato più volte, anche in vicende altamente sensibili e dal fortissimo impatto politico.

Ed è proprio qui che si apre il retroscena più pesante. Perché la nuova linea di Nordio — quella del ministro che dice di voler stare lontano dal potere disciplinare per non interferire con l’autonomia della magistratura — si scontra frontalmente con il suo stesso operato. E allora il punto non è più solo ciò che dice oggi, ma ciò che ha fatto ieri.

La frase che cambia tutto

Nel pieno della campagna sul referendum, rispondendo a una domanda sullo scarso utilizzo dei suoi poteri disciplinari, Nordio ha sostenuto che l’iniziativa del ministro della Giustizia in un ambito così delicato dovrebbe essere estremamente limitata, proprio per evitare il sospetto di interferenze politiche che possano vulnerare l’indipendenza della magistratura. Poi è andato oltre, con una frase ancora più netta: “Fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro”.

Messa così, la posizione appare quasi da garantista rigoroso, da custode della separazione dei poteri, da ministro che rifugge ogni tentazione di usare strumenti disciplinari per indirizzare o intimidire i magistrati. Un’immagine elegante, persino austera. Ma proprio questa nuova postura entra in collisione con il passato recente del Guardasigilli.

Perché se davvero Nordio considera così delicata e quasi impropria l’iniziativa disciplinare del ministro, allora la domanda sorge inevitabile: perché quel potere lo ha esercitato comunque decine e decine di volte? E soprattutto: perché lo ha fatto proprio in casi di fortissima esposizione politica?

I numeri che smentiscono la narrazione

La prima crepa nella nuova versione di Nordio sta nei numeri. Per legge, il ministro della Giustizia può mettere sotto accusa i magistrati ritenuti responsabili di illeciti professionali, esercitando l’azione disciplinare parallelamente alla Procura generale della Cassazione. Non solo: può opporsi all’archiviazione degli esposti, costringendo la Procura generale a indagare, può imporre il giudizio davanti alla sezione disciplinare del Csm e può impugnare le sentenze disciplinari che non condivide davanti alle Sezioni Unite della Cassazione.

Sono poteri ampi, incisivi, tutt’altro che marginali. Eppure, guardando al loro utilizzo concreto, il quadro è chiaro: Nordio li ha usati relativamente poco rispetto a quanto avrebbe potuto. In media ha esercitato l’azione disciplinare 28 volte l’anno, contro le 52 volte della Procura generale. E ha impugnato pochissime decisioni dell’organo di autogoverno: appena sei volte su 176 sentenze di merito nell’attuale consiliatura.

Ed è proprio da qui che nasce una delle critiche più forti del fronte del No: se il ministro parla di una magistratura indulgente con se stessa, se evoca una specie di autogoverno incapace di correggersi, allora perché non usa gli strumenti che la legge gli affida proprio per intervenire? Perché non impugna quasi mai le assoluzioni? Perché non forza l’incolpazione quando la Procura generale archivia gli esposti? Perché denuncia la “giustizia domestica” ma non la contrasta quasi mai sul piano concreto?

La risposta di Nordio, a questo punto, non entra nel merito delle singole assoluzioni o archiviazioni. Non dice che siano corrette. Non dice che le sentenze del Csm vadano bene così. Fa qualcosa di diverso: alza il discorso di livello e lo trasforma in una questione di principio, quasi di stile istituzionale. Ma così facendo apre un’altra contraddizione, ancora più clamorosa.

Il caso Uss: il precedente che pesa come un macigno

Il punto più delicato di tutta la vicenda è il caso Artem Uss, l’oligarca russo in attesa di estradizione negli Stati Uniti, fuggito dall’Italia nel 2023 dopo essere stato trasferito dal carcere ai domiciliari. È il precedente più ingombrante perché mostra, in modo quasi plastico, che Nordio il potere disciplinare non solo lo riteneva legittimo, ma lo ha usato proprio quando una vicenda giudiziaria metteva in difficoltà il governo sul piano politico e internazionale.

In quel caso, il ministro esercitò l’azione disciplinare contro i tre magistrati di Milano che avevano attenuato la misura cautelare nei confronti di Uss, accusandoli di grave e inescusabile negligenza. Un’iniziativa durissima, costruita su una vicenda ad altissimo tasso politico, e che apparve da subito come un modo per spostare la responsabilità dell’imbarazzante fuga del russo sui giudici che avevano adottato quella decisione.

Il punto, però, è che quei magistrati avevano deciso nel rispetto della legge e dentro il perimetro della loro valutazione giurisdizionale. Non si trattava di un abuso arbitrario, ma di una decisione condivisibile o criticabile nel merito, come molte decisioni giudiziarie. Ed è proprio per questo che l’iniziativa disciplinare del ministro venne percepita da molti come del tutto fuori dai canoni.

Alla fine, la Procura generale della Cassazione chiese l’archiviazione del procedimento. Ma Nordio si oppose, imponendo il processo davanti al Csm. E l’esito finale fu quello che molti consideravano scontato fin dall’inizio: assoluzione piena.

Ecco perché il caso Uss pesa così tanto nella contraddizione attuale. Perché dimostra che, quando la posta politica era alta, il Guardasigilli non mostrò alcuna remora di principio sull’uso del potere disciplinare. Anzi, lo spinse fino in fondo.

Non solo Uss: il potere disciplinare agitato come minaccia politica

Il caso Uss non è isolato. Il punto più delicato del retroscena è proprio questo: secondo la ricostruzione, il ministro avrebbe più volte evocato o minacciato l’uso dei propri poteri disciplinari in contesti dal forte impatto politico.

Tra gli esempi più recenti viene indicato quello dei magistrati coinvolti nel caso della “famiglia del bosco”, diventato uno dei terreni simbolici dello scontro tra governo e toghe. Ma non solo. In precedenza, Nordio aveva puntato il dito anche contro il sostituto procuratore generale della Cassazione Raffaele Piccirillo, reo di aver evidenziato incongruenze nelle sue ricostruzioni sul caso Almasri.

Il filo che lega questi episodi è evidente: il potere disciplinare, lungi dall’essere sempre trattato come uno strumento da maneggiare con estrema ritrosia, è stato spesso evocato come leva politica, come risposta a vicende che mettevano in discussione la linea del governo o la posizione personale del ministro.

Ed è proprio questo che rende così fragorosa la frase pronunciata ora in campagna referendaria. Perché suona meno come una convinzione maturata nel tempo e più come una giustificazione costruita per rispondere a una critica imbarazzante: quella di non usare quasi mai uno strumento che pure si continua a indicare come essenziale per correggere le storture del sistema.

Il paradosso politico di Nordio

Il paradosso, a questo punto, è chiarissimo. Da una parte Nordio denuncia l’autoreferenzialità del sistema disciplinare delle toghe, critica l’idea che il Csm possa essere indulgente con i magistrati e alimenta una narrazione sulla necessità di cambiare radicalmente i meccanismi della giustizia. Dall’altra, quando gli si fa notare che da ministro potrebbe già intervenire molto di più, risponde che preferirebbe non farlo quasi mai, anzi che abolirebbe quel potere.

È una torsione politica impressionante. Perché significa sostenere insieme due cose difficili da tenere assieme: che il sistema attuale non funziona e che lo strumento per provare a correggerlo andrebbe quasi dismesso. Se davvero il potere disciplinare del ministro è così pericoloso per l’indipendenza della magistratura, allora perché usarlo in casi simbolici? Se invece è uno strumento legittimo e importante, allora perché rivendicarne oggi la sostanziale inutilità?

La risposta implicita che emerge da questo retroscena è che la linea del ministro cambia a seconda della convenienza del momento. Quando serve colpire o mettere pressione su singoli magistrati in vicende esplosive, il potere disciplinare viene riscoperto. Quando invece si deve spiegare perché lo si usa poco o quasi mai, allora diventa improvvisamente un potere di cui diffidare per principio.

La campagna referendaria e il cambio di pelle

Che tutto questo emerga proprio nell’ultima fase della campagna referendaria non è un dettaglio. Al contrario, è forse la chiave di lettura più importante. Perché il referendum sulla giustizia ha costretto il governo e il ministro a misurarsi con obiezioni molto concrete. Non solo con slogan o prese di posizione ideologiche, ma con dati, numeri e scelte compiute in questi anni.

Tra gli argomenti più efficaci del fronte del No c’è proprio questo: Nordio dice di voler cambiare il sistema disciplinare, ma quando ha avuto in mano i poteri per incidere li ha usati poco, male o in modo selettivo. È una critica difficile da assorbire, perché non colpisce il piano astratto della riforma, ma la coerenza politica del ministro.

Ecco allora che, all’ultima curva, arriva il colpo di scena: il ministro quasi si sfila dal proprio stesso ruolo, prende le distanze dai suoi poteri, suggerisce che sarebbero da abolire. Una mossa che appare come un tentativo di cambiare improvvisamente cornice al problema. Non più il ministro che non usa abbastanza le proprie prerogative, ma il ministro che, per nobile principio, non vuole usarle troppo.

Il problema, però, è che questa nuova immagine si scontra con una documentazione politica troppo recente e troppo pesante per essere dimenticata.

La questione dell’“eleganza istituzionale”

Nel suo ragionamento, Nordio sembra voler rivendicare una sorta di eleganza istituzionale: il ministro non dovrebbe intervenire troppo nel disciplinare per non creare il sospetto di interferenze politiche. È un argomento che, preso in sé, potrebbe anche avere una sua rispettabilità teorica. Ma è proprio il passato a renderlo poco credibile.

Perché l’eleganza istituzionale, per essere tale, dovrebbe essere coerente. Dovrebbe valere sempre, non solo quando fa comodo. Dovrebbe impedire al ministro di usare l’iniziativa disciplinare come risposta a casi politicamente scomodi. Dovrebbe frenarlo anche quando la tentazione è quella di scaricare sui giudici il peso di un fallimento o di un imbarazzo politico. Se invece il principio viene evocato solo adesso, per giustificare la scarsità di impugnazioni e interventi, allora smette di essere un principio e comincia a sembrare una copertura.

Il retroscena che imbarazza il Guardasigilli

Il vero retroscena shock, allora, non è solo che Nordio oggi dica l’opposto di ciò che molti si aspettavano da lui. È che questa nuova posizione finisca per smentire se stesso. Perché il ministro che oggi afferma di voler abolire il potere disciplinare è lo stesso che lo ha esercitato oltre ottanta volte. È lo stesso che lo ha usato nel caso Uss. È lo stesso che più volte lo ha evocato come possibile strumento di intervento su magistrati coinvolti in vicende politicamente esplosive.

In altre parole, il problema non è soltanto l’incoerenza teorica. È la sensazione che il potere disciplinare venga accettato o ripudiato non in base a una visione stabile dei rapporti tra politica e magistratura, ma in base all’utilità contingente.

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Alla fine, questo episodio lascia in eredità una contraddizione che difficilmente potrà essere rimossa. Perché tocca un punto essenziale della figura pubblica di Nordio: il suo rapporto con la magistratura e con l’idea stessa di riforma della giustizia.

Per anni il ministro è stato percepito come uno dei critici più netti di certi meccanismi interni alle toghe. Ora però, davanti alla contestazione concreta di non avere usato fino in fondo i poteri che già possedeva, sceglie una linea che suona quasi opposta: quel potere, in fondo, sarebbe meglio non averlo.

È una mossa che può anche servire a spostare il dibattito per qualche giorno. Ma politicamente lascia un segno. Perché mette in evidenza non solo una difficoltà difensiva, ma un cortocircuito profondo tra la retorica del ministro e il suo comportamento reale.

E in campagna referendaria, quando tutto viene pesato al grammo e ogni parola ha un peso politico immediato, un cortocircuito del genere rischia di essere molto più di un imbarazzo: rischia di diventare la fotografia di una linea che non regge più nemmeno alle proprie stesse dichiarazioni.

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